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Dazi: ora il diritto al rimborso?

  • Antonio Nicita
  • 21 feb
  • Tempo di lettura: 7 min


Il 20 febbraio 2026 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha pronunciato una sentenza che resterà nella storia del diritto commerciale internazionale. Con sei voti contro tre, nella causa Learning Resources, Inc. et al. v. Trump, i giudici della Corte (compresi tre conservatori di cui due nominati da Trump) hanno stabilito che l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) del 1977 — la legge emergenziale invocata dal Presidente Trump per imporre dazi a raffica su quasi tutti i partner commerciali degli Stati Uniti — non autorizzava affatto quei prelievi. I dazi erano quindi, sin dall'origine, privi di base legale.


Tra febbraio 2025 e febbraio 2026 gli Stati Uniti hanno riscosso, sotto quella copertura giuridica inesistente, tra 130 e 175 miliardi di dollari di dazi da circa 300.000 importatori, su oltre 34 milioni di operazioni doganali (naturalmente in questa cifra vanno considerate come illegittime solo le entrate in eccesso ai dazi pre-esistenti).

La questione su cui molti, soprattutto negli USA, stanno discutendo in queste ore, in diversi blog giuridici, è questa: chi ha pagato dazi di importazione in eccesso negli Stati Uniti ha diritto a riavere i propri soldi?


Nei vari blog di giuristi che ho potuto guardare, c’è chi sostiene che, non essendosi espressa sul punto la Corte Suprema, la sentenza non riconosca "automaticamente" i rimborsi. Ma a ben vedere le cose non stanno così. Quando una norma o una legge sono dichiarate illegittime dalla Corte Suprema, non spetta alla Corte stabilire diritti ai rimborsi o danni generati da quelle norme o leggi, ma ai tribunali di grado inferiore. Semmai la Corte avrebbe potuto precisare una qualche clausola di “immunità sovrana” (sovereign immunity) o di non retroattività in merito agli effetti, ma non lo ha fatto.


Si pone quindi il tema di capire come le imprese americane che abbiano versato dazi in eccesso sulle importazioni e immobilizzato garanzie per il pagamento dei dazi possano chiedere il rimborso (restitution). Altro tema è quello dei danni aggiuntivi, tipicamente danno emergente e lucro cessante, anche da perdita di chance in possibili impieghi alternativi delle risorse impegnate nel pagamento dei dazi. In entrambi i casi si tratta di accertamenti caso per caso, non automatici e non generalizzati.


Non è solo un tema americano. Nel senso che il diritto alla restituzione vale anche per quelle sussidiarie di altri paesi “incorporate” nel diritto statunitense che abbiano pagato dazi in quanto “importers of records”. Il diritto americano conosce, da molto prima della sentenza di ieri, il principio dell'illegal exaction: quando lo Stato incassa denaro in assenza di un titolo giuridico valido, quei fondi non appartengono al governo, ma restano — nel senso tecnico giuridico-economico — nella sfera patrimoniale del contribuente perché l’atto di prelievo è nullo fin dall’inizio (per questo si parla di restitution e non di disgorgement). Esattamente come è avvenuto nella decisione di ieri.  


Leggendo la corposa sentenza, emerge che la Corte Suprema ha fondato la propria decisione sulla cosiddetta major questions doctrine: poteri di portata enorme — come imporre dazi generalizzati senza limiti di aliquota, di durata e di destinatario su tutti i partner commerciali mondiali — richiedono un'autorizzazione congressuale esplicita e inequivoca, come avvenuto in passato in una serie di casi citati nella sentenza. L'IEEPA, che consentiva al Presidente di "regolare le importazioni" in caso di emergenza, non conteneva nulla del genere. Applicare quella norma alla realtà dei dazi significava che l'Esecutivo si era attribuito un potere che la Costituzione americana riserva al Congresso.


Quanto ai rimborsi, la sentenza non dice nulla, mentre il giudice Kavanaugh, nella sua dissenting opinion, ha dichiarato che “la Corte non dice nulla su se, e come, il governo debba restituire i miliardi riscossi" e che il processo sarà probabilmente "un disastro”. Dunque secondo lo stesso Kavanaugh, il diritto al rimborso esiste ma senza una indicazione della Corte le procedure potrebbero essere molto complicate (e magari ritornare alla Corte).


Il meccanismo concreto passa ora dalla Court of International Trade (CIT), cioè dal tribunale federale specializzato in materia doganale. Qui c’è un precedente importante, per quanto tecnicamente complicato, perché già il 15 dicembre 2025 alcune imprese si erano poste il problema di garantirsi sul versamento dei dazi nel caso in cui la Corte Suprema si fosse espressa negativamente sulla loro legittimità. La preoccupazione era quella di perdere titolo a chiedere il rimborso se non avessero fatto un’istanza. In quella occasione la Court of International Trade ha chiarito due punti cruciali (AGS Company Automotive Solutions v. United States). Innanzitutto è stato chiarito che le azioni di un eventuale rimborso avrebbero potuto essere proposte direttamente alla CIT (in base all'art. 28 U.S.C. § 1581(i)), in quanto si sarebbe trattato di illegittimità di un Executive Order del Presidente e non di una decisione amministrativa (per la quale preliminarmente si passa per il canale ordinario della opposizione al Customs and Border Protection che rende difficile la restituzione di quanto già versato senza opposizione). In secondo luogo è stato stabilito che le liquidazioni doganali già avvenute prima della sentenza non sono definitive in quanto la CIT ha il potere di ordinare il ricalcolo retroattivo dell'aliquota e la restituzione delle somme versate in eccesso, con interessi.


Questo precedente di qualche mese fa della Court of International Trade è dirimente perché chiarisce che siamo proprio nell’ambito delle norme (§ 1581(i)) che conferiscono alla CIT una giurisdizione esclusiva su qualsiasi azione civile contro gli Stati Uniti che sorga proprio da leggi in materia di "tariffs, duties, fees, or other taxes on the importation of merchandise" e della loro "administration and enforcement".


Qui si apre la vera partita, che è al tempo stesso giuridica e politica. La posizione degli importatori e delle associazioni di categoria — incluso il gruppo We Pay the Tariffs, che rappresenta 800 piccole imprese — è che i rimborsi debbano essere automatici ed universali: il prelievo era illegittimo per tutti, non solo per chi ha avuto le risorse per litigare. La posizione che l'Amministrazione Trump difenderà sarà probabilmente che ciascuno dei pretendenti dovrà attivarsi individualmente, e i rimborsi saranno riconosciuti soltanto a quelli che hanno presentato un’azione. E non è escluso che anche su questo si ritornerà a interpellare la Corte Suprema.


Il precedente storico più citato in queste ore nei commenti specializzati è il caso United States v. United States Shoe Corp. del 1998, in cui la Corte Suprema dichiarò incostituzionale la Harbor Maintenance Tax sulle esportazioni, ma i rimborsi furono limitati a chi aveva protestato formalmente in tempo. Chi non lo aveva fatto, perse il diritto al rimborso anche se la tassa era illegittima.


C'è però anche chi osserva che esiste una differenza strutturale tra quel vecchio caso e quello attuale: nella vicenda Shoe Corp., la contestazione riguardava l'applicazione amministrativa di una norma a singole voci doganali (quindi un tema che chiamerebbe in causa la Customs and Border Protection e non la CIT). Nel caso attuale, invece, il vizio è nell'atto normativo originario — un executive order presidenziale che usurpava i poteri del Congresso, circostanza, come abbiamo detto, già riconosciuta a dicembre proprio dalla CIT. Quando il difetto è nella fonte primaria del prelievo, non nella sua applicazione caso per caso, la logica del silenzio-assenso regge molto meno. Resta il fatto che, in assenza di un ordine generalizzato della CIT, gli importatori che non si sono attivati dovranno comunque presentare azione entro i termini previsti.


Trump, già il 12 gennaio scorso, aveva dichiarato sui social che "ci vorrebbero anni per capire a chi, quanto e come rimborsare". Si capisce benissimo che si tratta di una precisa, e inevitabile, strategia di resistenza procedurale. Se la questione rimane in un limbo giudiziario prolungato, le piccole imprese saranno scoraggiate dal sostenere il costo del contenzioso individuale, e l'Amministrazione guadagna tempo per rimpiazzare i dazi IEEPA con nuovi dazi basati su altre leggi come già annunciato da Trump.


L'Amministrazione Trump dispone, secondo alcuni giuristi americani che stanno commentando in queste ore, anche di alcune armi procedurali come la passing-on defense (l'argomento per cui gli importatori che hanno trasferito il costo dei dazi sui consumatori non avrebbero "subito" il danno economico), la richiesta di scaglionamento dei rimborsi su base pluriennale per evitare un crollo fiscale, e il tentativo di limitare la restituzione solo a chi agisce in giudizio. In realtà, va detto che la passing on defense è più una dottrina da applicare ai danni emergenti e non a un prelievo non dovuto: si può sempre sostenere infatti che prezzi più bassi avrebbero consentito maggiori guadagni. Ma si tratta in realtà di tesi strategiche volte a incrementare la litigation e a ritardare i rimborsi.


Per l'Italia, la dimensione della questione non è solo teorica o politica. Le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti ammontano a circa 65 miliardi di euro l'anno: il surplus commerciale con gli USA — primo mercato extra-UE del nostro Paese — si è già contratto di 4,7 miliardi di euro nel 2025 rispetto all'anno precedente. Gli esportatori italiani non sono soggetti diretti dei rimborsi, che spettano agli importatori americani; ma la riduzione delle barriere tariffarie che seguirà alla sentenza — o almeno la sua sospensione temporanea — ridà respiro all'interscambio.


La dimensione più rilevante per l'Europa è quella negoziale. Un'Amministrazione americana costretta a reimporre dazi attraverso percorsi procedurali ordinari — con indagini formali, accertamenti, consultazioni — ha meno capacità negoziale e le minacce, per quanto siamo abituati alla variabilità del personaggio, sono meno credibili quando pende sulla testa dell'Amministrazione USA un potenziale buco finanziario. È un'opportunità per l'Unione Europea qualle oggi di definire una strategia commerciale non più in risposta alle emergenze dichiarate dall'altro lato dell'Atlantico, ma su basi di reciprocità e di rispetto del quadro multilaterale. Inclusa la negoziazione sulla questione della richiesta dei rimborsi da parte di imprese europee, ubicate negli USA, che ne abbiano titolo.


Per questa ragione, assieme ad alcuni colleghi senatori, ho presentato un'interrogazione a risposta orale al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il punto specifico che solleviamo riguarda le grandi partecipate pubbliche italiane con presenza produttiva strutturata negli Stati Uniti — a cominciare da Leonardo, Fincantieri, Eni ed Enel — le cui sussidiarie americane potrebbero avere versato dazi IEEPA nella qualità di importers of record. Se così fosse, quelle sussidiarie avrebbero oggi un diritto patrimoniale al rimborso: un diritto che potrebbe valere centinaia di milioni di euro, ma che si estingue se non viene attivato entro i termini stringenti previsti dalla normativa doganale americana. Il Ministero dell'Economia esercita i diritti dell'azionista in queste società: ha titolo e, riteniamo, obbligo di attivarsi immediatamente per verificare la posizione delle sussidiarie americane e, ove ricorrano i presupposti, promuovere l'avvio delle procedure di rimborso davanti alla CIT. L'inerzia potrebbe configurare un danno erariale a carico dello Stato italiano come azionista. Chiediamo inoltre al Ministro se intenda, d’intesa con il responsabile per il commercio con l’estero, coordinare la posizione italiana con quella degli altri Stati membri dell'UE nella strategia di risposta ai dazi residui ancora in vigore, e se il sistema ICE-camere possa supportare anche le imprese private italiane con sussidiarie americane nella predisposizione tempestiva delle procedure di rimborso.


La sentenza della Corte Suprema americana è un fatto giuridico di portata storica. Ma la storia, in materia di rimborsi, si scrive nei tribunali e nelle cancellerie, con tempi e strumenti processuali precisi. L'Italia — nelle sue istituzioni e nelle sue imprese — deve essere pronta a farsi valere. E a difendere sul serio, almeno per una volta, la propria sovranità.


PER APPROFONDIRE QUI:


 

 
 
 

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