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Da Beccaria a Vannaccivs: la deriva populista sul caso Roggero

  • Antonio Nicita
  • 21 lug
  • Tempo di lettura: 8 min

Il 15 luglio la Corte di cassazione ha reso irrevocabile la condanna di Mario Roggero a quattordici anni e nove mesi per omicidio volontario e tentato omicidio. Matteo Salvini ha definito la sentenza «ingiusta», ha invocato la grazia, è andato a trovare Roggero in carcere e si è detto «orgoglioso» di poterlo candidare (in realtà non può ai sensi della Legge Severino). La Presidente del Consiglio, Meloni, ha consegnato ai social la domanda che un tempo si sarebbe ascoltata al bancone di un bar: “mi aggredisci, mi difendo e dovrei pure risarcirti?”

Ma prima ancora della sentenza, Roberto Vannacci aveva trasformato Roggero in un vessillo politico. I militanti di Futuro Nazionale hanno organizzato un sit-in davanti alla Cassazione esponendo striscioni con scritto «La difesa è sempre legittima», «Super Mario» e «Io sto con Roggero». In seguito Vannacci ha rivendicato la proposta di escludere il risarcimento per chi subisce danni mentre commette un reato, accusando la Lega di avergliela copiata. «La Lega ci ha copiato», ha dichiarato.

Questa frase dice molto più del merito della proposta. Rivela la vera natura dell’operazione mediatica. Il caso Roggero è diventato un terreno della guerra interna alla destra. Vannacci deve dimostrare di essere più radicale di Salvini; Salvini deve inseguire Vannacci per non lasciargli il monopolio della paura; Giorgia Meloni non può abbandonare agli alleati un tema sul quale ha costruito per anni una parte della propria identità politica. Ne nasce un’asta continua: chi è più duro con i giudici, chi è più indulgente con la giustizia privata, chi riesce a spostare un centimetro più avanti il confine di ciò che può essere detto contro le garanzie dello Stato di diritto. Roggero non è più una persona, con una storia tragica e una responsabilità accertata. È diventato una scheda elettorale.

Di fronte a questa deriva populista, conviene tornare ai fatti, accertati in tre gradi di giudizio e documentati dalle telecamere. Il 28 aprile 2021, a rapina ormai conclusa, il gioielliere di Grinzane Cavour inseguì nel parcheggio i tre rapinatori, armati di una pistola giocattolo e di un coltello. Il bottino era stato subito recuperato. Roggero sparò con un revolver che non era autorizzato a portare: ferì a una gamba l’uomo al volante, uccise alle spalle gli altri due mentre fuggivano e raggiunse uno dei morenti a terra, colpendolo con alcuni calci.

I giudici hanno ripetutamente escluso la legittima difesa, anche putativa, con una motivazione difficilmente equivocabile: l’azione aggressiva era «totalmente conclusa», perché quando Roggero sparò, i rapinatori avevano lasciato il negozio e tentavano di allontanarsi. Un fatto che esclude l’attualità del pericolo richiesta dall’articolo 52 del codice penale.

Perché, allora, si parla così tanto di questo caso? Non perché il diritto sia incerto. Non perché siano emersi fatti nuovi. Non perché esista davvero un dubbio sul confine tra difesa e vendetta. Se ne parla perché il caso Roggero è politicamente utile. Contiene tutti gli ingredienti del populismo contemporaneo: immagini violente, paura, vittime immediatamente riconoscibili, colpevoli impresentabili, giudici da indicare come nemici e una frase semplice con cui cancellare la complessità. Non richiede numeri da spiegare, politiche da finanziare, risultati da dimostrare. Non obbliga il Governo a rispondere della prevenzione dei reati, del controllo del territorio, dell’efficienza delle indagini o della durata dei processi. Basta scegliere una parte e gridare più forte. Il populismo non ha alcuna intenzione di risolvere l’insicurezza, si limita a metterla in scena.

In questo modo si sposta l’agenda pubblica dai problemi sui quali la politica dovrebbe essere giudicata - per esempio la sicurezza come bene pubblico - a conflitti simbolici costruiti per dividere. Non si discute di come rendere più sicuri i negozi, ma del diritto dei negozianti a sparare. Non si discute di come assicurare i colpevoli alla giustizia, ma di quanto debba valere la vita di un colpevole. Non si discute di come far funzionare lo Stato, ma del diritto del cittadino a sostituirsi allo Stato.

Nel dibattito pubblico si è persino cominciato a discutere del valore della vita in funzione del comportamento di chi la vive. La vita di un ladro, si sostiene più o meno apertamente, non può valere quanto quella del rapinato. Anche quando il rapinato quella vita l’ha tolta inseguendo con la pistola il ladro in strada, a pericolo ormai cessato.

È un perfetto argomento di distrazione di massa. Al solito. Mentre il Paese dovrebbe interrogarsi sui salari, sui servizi pubblici, sulla crescita, sulla sanità e sulla capacità concreta delle istituzioni di proteggere le persone, la discussione viene sequestrata da un caso giudiziario ormai definito. La politica che non riesce a governare la realtà prova almeno a governare il risentimento. È la parabola compiuta del populismo penale. Prima si semplifica un fatto complesso fino a renderlo irriconoscibile. Poi si sostituisce il processo con un sondaggio. Infine si chiede alla legge di correggere una sentenza definitiva perché quella sentenza non coincide con il sentimento prevalente sui social.

È singolare che proprio l’Italia, il Paese che ama considerarsi la culla del diritto, sia disposta a consumare secoli di civiltà giuridica per conquistare un voto di pancia in più. Abbiamo trasformato il diritto romano in un marchio turistico e Beccaria in una citazione da cerimonia, mentre nella discussione quotidiana torniamo a invocare la vendetta, il taglione e il valore differenziato delle vite.

Dei delitti e delle pene, pubblicato da Cesare Beccaria nel 1764, nasce precisamente dall’esigenza di sottrarre la punizione all’arbitrio privato e di consegnarla a una legge generale, certa e proporzionata. La lezione di Beccaria è nota, ma oggi appare nuovamente rivoluzionaria: il freno più efficace ai delitti non è la crudeltà delle pene, bensì la loro certezza. Conta l’infallibilità della sanzione, non la sua ferocia.

La pena è legittima soltanto nella misura in cui è strettamente necessaria alla difesa della società. Oltre quella misura, ogni eccesso diventa «tirannico». Il diritto penale moderno è dunque, prima di tutto, un limite al potere di punire. Al potere dello Stato e, a maggior ragione, al potere del privato, che alla lucidità del terzo imparziale sostituisce inevitabilmente la paura, il trauma, il rancore e il desiderio di vendetta. Chi invoca il «buon senso» contro i giudici sta chiedendo, spesso senza saperlo, di tornare a un mondo pre-beccariano: un mondo nel quale la misura della pena viene stabilita da chi ha subito il torto. E, soprattutto, da chi possiede una pistola.

È la differenza essenziale tra giustizia pubblica e giustizia privata. L’ordinamento ha tradotto questa evoluzione in regole precise. L’articolo 52 del codice penale richiede un pericolo attuale e una reazione proporzionata. Nemmeno la riforma del 2019, che ha rafforzato la presunzione di proporzione nella difesa domiciliare, ha eliminato il presupposto dell’attualità dell’aggressione: la stessa formulazione vigente continua a richiedere la necessità di difendersi contro «il pericolo attuale di un’offesa ingiusta».

Sopra la legislazione nazionale si colloca poi l’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: l’uso della forza letale è ammesso soltanto quando sia assolutamente necessario. Lo Stato non deve soltanto astenersi dall’uccidere arbitrariamente, ma ha l’obbligo positivo di proteggere la vita di chiunque si trovi nella sua giurisdizione. Anche di chi delinque.

Sparare alle spalle di chi fugge non rappresenta dunque un’area grigia del diritto. Ne costituisce uno dei confini più antichi e più nitidi. Ed è qui che la strumentalizzazione politica allontana l’Italia anche dall’Europa. Lo Stato di diritto europeo nasce precisamente per impedire che una maggioranza momentanea, un Governo o una folla possano decidere quali persone meritino ancora la protezione della legge. Quando la politica delegittima una sentenza definitiva perché non coincide con l’umore del proprio elettorato, non sta soltanto attaccando alcuni magistrati. Sta indebolendo il vincolo che tiene l’Italia dentro la tradizione costituzionale europea.

Esiste poi un secondo argomento, meno morale e apparentemente più freddo, ma non meno importante. Nel 1968 Gary Becker, in Crime and Punishment: An Economic Approach, mostrò che anche i reati rispondono agli incentivi. Chi delinque valuta, in modo più o meno razionale, il beneficio atteso del crimine, la probabilità di essere individuato e la severità della pena. Becker avrebbe ricevuto nel 1992 il premio Nobel per aver esteso l’analisi microeconomica a comportamenti e interazioni tradizionalmente esclusi dal mercato, compresi quelli studiati dalla criminologia.

Da questo approccio deriva una conclusione che il cosiddetto buon senso tende a ignorare. Se ogni difesa diventa legittima e ogni offesa inflitta al criminale diventa impunita, non si produce necessariamente maggiore deterrenza. Si produce, invece, un incentivo all’escalation. Il rapinatore che sa di poter essere ucciso anche mentre fugge non necessariamente smette di rapinare. Può decidere di armarsi meglio, di sparare per primo, di eliminare i testimoni. Se la vittima potenziale diventa un possibile giustiziere, il criminale ha un incentivo a diventare più violento. Si alza così l’asticella della forza per tutti, comprese le vittime.

La letteratura empirica sulle cosiddette stand your ground laws americane, che hanno ampliato la possibilità di utilizzare la forza letale, ha documentato un aumento degli omicidi senza una corrispondente riduzione dei reati predatori. Lo studio di Cheng e Hoekstra conclude che il principale effetto del rafforzamento di queste norme è stato l’aumento degli omicidi. L’analisi sulla Florida pubblicata su JAMA Internal Medicine ha rilevato, dopo l’introduzione della legge, un incremento del 24,4 per cento degli omicidi e del 31,6 per cento di quelli commessi con armi da fuoco.

La lezione della law and economics è controintuitiva soltanto in apparenza. Perché la sicurezza è un bene pubblico. E i beni pubblici, quando vengono privatizzati, non vengono prodotti in quantità maggiore: vengono prodotti peggio e in misura insufficiente.

Roggero aveva realmente subito nel 2015 una rapina violenta, accompagnata da un pestaggio. Quel trauma può aiutare a comprendere le sue azioni. Non può trasformarle in diritto. Comprendere non significa assolvere, così come condannare non significa ignorare ciò che una persona ha subito.

La risposta razionale alle rapine non è armare i gioiellieri né affidare al singolo il potere di decidere, in pochi secondi e sotto l’effetto della paura, chi possa vivere e chi debba morire. La risposta è investire in ciò che Beccaria chiamava l’infallibilità della pena: prevenzione, presidio del territorio, capacità investigativa, rapidità dei processi e certezza dell’esecuzione delle condanne.

Resta infine la domanda politicamente più redditizia: perché mai risarcire i familiari dei rapinatori? Anche in questo caso la precisione dovrebbe precedere l’indignazione. Roggero aveva già versato 300 mila euro in sede di udienza preliminare. Il giudice penale ha poi stabilito delle provvisionali, cioè anticipi sul risarcimento complessivo, mentre la quantificazione definitiva del danno spetta al giudice civile. Il danno riconosciuto non coincide con il reddito futuro dei rapinatori uccisi, ma con il danno non patrimoniale subito dai loro familiari per la perdita del rapporto parentale.

Il nostro ordinamento sa già distinguere due cose profondamente diverse: ridurre un risarcimento perché la condotta della vittima ha contribuito causalmente all’evento e cancellarlo perché quella vittima, avendo commesso un reato, sarebbe moralmente indegna di tutela.

La nuova norma proposta dalle destre e ribattezzata «salva Roggero» — e comunque inapplicabile al suo caso, perché non retroattiva — supera esattamente questo confine. Trasforma un giudizio causale in una squalifica morale. Non valuta più in quale misura la condotta della vittima abbia contribuito al danno. Stabilisce che alcune vittime, in ragione della loro condotta, non meritino alcun risarcimento.

Vannacci ne ha addirittura chiesto l’applicazione retroattiva. È un passaggio rivelatore: quando il diritto non produce il risultato desiderato, non si modifica soltanto la regola per il futuro, ma si pretende di riscrivere il passato e di cancellare gli effetti di una sentenza definitiva.

È un cambiamento che tocca il principio su cui poggia l’intero edificio giuridico e costituzionale: ogni vita umana possiede un valore non negoziabile, che non dipende dalla biografia, dalle colpe o dalla rispettabilità di chi la vive.

È questo il principio che separa lo Stato di diritto dalla legge del taglione. Le leggi, le costituzioni e gli ordinamenti non sono un complotto contro le persone perbene. Sono il risultato di un’evoluzione costruita, caso tragico dopo caso tragico, per impedire che il dolore diventi vendetta, che la paura diventi licenza di uccidere e che il più forte possa farsi giudice. Servono a proteggere tutti.

Anche noi, il giorno in cui la pancia di qualcun altro dovesse decidere che la vita sacrificabile è la nostra.

 
 
 

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© 2006 by Antonio NIcita

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