'Rubarsi i clienti' é illegale o é concorrenza? Dipende...

Pasted Graphic Nel film di E.Scola 'Concorrenza Sleale' (2001), due commercianti (D. Abatantuono e S. Castellitto nella foto) fanno di tutto per rubarsi l'uno l'altro la clientela, prima che le leggi razziali impediscano al commerciante ebreo di continuare la sua vita. Il film sviluppa, in due registri paralleli, il tema delle regole del gioco concorrenziale: cosa si può fare e cosa no. In questi giorni, specie dopo la recente sentenza della Corte d'appello di Milano, Telecom Italia viene accusata da più parti di aver posto in essere strategie abusive, e dunque illegali, di 'winback'.
Con il termine ‘winback’ ci si riferisce comunemente ad azioni commerciali, tipicamente promozioni personalizzate e formulazioni di sconti-quantità e/o varietà, rivolte a clienti passati al concorrente al fine di ottenerne il ‘rientro’. Mentre appare pacifico che strategie di winback operate tra soggetti aventi analogo potere di mercato sono il risultato del buon funzionamento di meccanismi concorrenziali (cd. competition on the merits), si pone la questione teorica della eventuale natura anti-competitiva di strategie di winback operate dal soggetto in posizione dominante nei confronti dei nuovi entranti. Il dibattito cresce anche sui blog (Beppe Grillo scrive a Paolo Gentiloni che gli risponde). Si tratta in particolare di stabilire se il principio della 'speciale responsabilità' imponga al soggetto dominante anche l’obbligo di astenersi dall’intraprendere tali pratiche commerciali di winback, in quanto escludenti nei confronti dei concorrenti.
Questo tema è diventato di estrema attualità oggi in Italia a seguito di una sentenza della Corte di Appello di Milano che ha accolto l'inibitoria richiesta da un concorrente di telefonia fissa contro l'operatore incumbent nei confronti delle attività di winback poste in essere anche attraverso l'uso di informazioni riservate sui clienti. Proprio ieri, il Sole24ore ha pubblicato la notizia che anche sul mercato della telefonia mobile il secondo operator risulta aver inoltrato una denuncia analoga alle autorità competenti. Dal punto di vista teorico di antitrust law and economics va risolto un dilemma: 'rubarsi' i clienti é un abuso di posizione dominante (ai sensi dell'art. 3 L.287/90 e/o dell'art. 82 del Trattato UE) o é invece l'effetto della concorrenza (a beneficio dei consumatori finali)?Nei casi che oggi sono in discussione in Italia, a questo tema si aggiunge la questione della legittimità dell'uso di informazioni private sui profili degli utenti a fini promozionali. A mio avviso, il tema del winback ha una sua rilevanza antitrust anche indipendentemente dalla circostanza che esso venga effettuato per il tramite di informazioni private. Vediamo perché. L’attuazione di strategie di winback è stata talvolta considerata (ad esempio dalla Federal Communications Commission in USA) come il felice risultato del meccanismo concorrenziale, anche quando essa è posta in essere da un operatore dominante. Questa valutazione tuttavia non è valida in ogni contesto di mercato (come stabilito dalla Canadian Radio-television and Telecommunications Commission), ma solo in mercati concorrenziali, ovvero in contesti incompatibili con una posizione dominante. In un recente lavoro proviamo a motivare alcune delle seguenti argomentazioni (si rinvia al paper): (i) la natura pro-competitiva delle strategie di winback è compatibile con l’ipotesi di agenti economici razionali solo in contesti di mercato concorrenziali o contendibili, ovvero con assenza di barriere all’entrata e all’uscita e dunque con contesti nei quali non esiste una posizione dominante, per cui la mera entrata dei concorrenti agisce immediatamente da disciplina della pre-esistente posizione dominante dell’incumbent (ii) in un contesto di mercato oligopolistico caratterizzato da assenza di costi fissi, non è mai razionale per un operatore incumbent realizzare strategie di winback; infatti l’assenza di asimmetria nella capacità competitiva e la ‘trasparenza oligopolistica’ delle azioni-reazioni tra concorrenti comportano una possibilità di replica immediata da parte del concorrente dei termini commerciali proposti dall’incumbent; ciò comporterebbe di fatto un ‘contagio’ immediato all’intero mercato e dunque ad un’applicazione generalizzata a tutto il mercato delle migliori condizioni via via offerte alla clientela interessata dal winback (ribassi di prezzo, sconti di varia natura, promozioni, omaggi ecc.) riducendo rapidamente la profittabilità di tutti gli oligopolisti; (iii) la strategia di winback attuata da un operatore dominante è razionale solo in contesti caratterizzati da posizione dominante (individuale o collettiva) nei quali i nuovi entranti debbano sostenere elevati costi fissi al fine di competere alla pari contro l’incumbent, ovvero al fine di replicarne prontamente le strategie commerciali di winback; in tali casi, essa è razionale in quanto escludente, in quanto cioè la impossibilità dei concorrenti di replicare con successo alle offerte dell’incumbent comporti una progressiva diminuzione della base clienti del concorrente al punto da allontanarlo dal conseguimento del break even, e, nel caso peggiore, da indurne l’uscita; (iv) per un operatore incumbent la strategia di winback domina tutte le altre strategie escludenti pre-entrata di tipo ‘universale’ ovvero applicate all’intera clientela dell’incumbent (price matching o undercutting; esclusive o sconti fedeltà; sconti target; prezzi predatori ecc.); ciò in quanto con il winback vengono riduzioni di profitto associate alle condizioni economiche più vantaggiose promosse attraverso il winback sono applicate solo ad una parte della clientela, quella passata al concorrente, operando forme di sussidi incrociati e di discriminazione di prezzo tra i due gruppi di clienti; (v) le condizioni in base alle quali le strategie di winback producono effetti abusivi da impedimento sono le seguenti: a. elevati costi fissi b. mancato raggiungimento della scala minima efficiente di consumatori da parte del concorrente al momento dell’attuazione delle strategie di winback c. la dimensione dei clienti ottenuti in winback deve essere significativo ovvero tale da allontanare sosanzialmente il perseguimento del break even da parte dell’entrante (cd. effetto del ‘secchio bucato&rsquoWinking. Nei prossimi mesi sapremo se anche le Autorità competenti condividono questa impostazione.
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