'Rubarsi i clienti' é illegale o é concorrenza? Dipende...
13/06/06 15:36 Filed in: Law &
Economics
Nel film di E.Scola
'Concorrenza Sleale' (2001), due commercianti
(D. Abatantuono e S. Castellitto nella foto)
fanno di tutto per rubarsi l'uno l'altro la
clientela, prima che le leggi razziali
impediscano al commerciante ebreo di
continuare la sua vita. Il film sviluppa, in
due registri paralleli, il tema delle regole
del gioco concorrenziale: cosa si può fare e
cosa no. In questi giorni, specie dopo la
recente sentenza della Corte d'appello di
Milano, Telecom Italia viene accusata da
più parti di aver posto in essere strategie
abusive, e dunque illegali, di 'winback'.
Con il termine ‘winback’ ci si
riferisce comunemente ad azioni commerciali,
tipicamente promozioni personalizzate e
formulazioni di sconti-quantità e/o varietà,
rivolte a clienti passati al concorrente al fine di
ottenerne il ‘rientro’. Mentre appare
pacifico che strategie di winback operate tra
soggetti aventi analogo potere di mercato sono il
risultato del buon funzionamento di meccanismi
concorrenziali (cd. competition on the merits), si
pone la questione teorica della eventuale natura
anti-competitiva di strategie di winback operate
dal soggetto in posizione dominante nei confronti
dei nuovi entranti. Il dibattito cresce anche sui
blog (Beppe Grillo scrive a Paolo Gentiloni che
gli risponde). Si tratta in
particolare di stabilire se il principio della
'speciale responsabilità' imponga al soggetto
dominante anche l’obbligo di astenersi
dall’intraprendere tali pratiche
commerciali di winback, in quanto escludenti
nei confronti dei concorrenti.
Questo tema è diventato di estrema attualità
oggi in Italia a seguito di una sentenza della Corte
di Appello di Milano che ha accolto l'inibitoria
richiesta da un concorrente di telefonia fissa contro
l'operatore incumbent nei confronti delle attività di
winback poste in essere anche attraverso l'uso di
informazioni riservate sui clienti. Proprio ieri, il
Sole24ore ha pubblicato la notizia che anche sul
mercato della telefonia mobile il secondo operator
risulta aver inoltrato una denuncia analoga alle
autorità competenti. Dal punto di vista teorico di
antitrust law and economics va risolto un dilemma:
'rubarsi' i clienti é un abuso di posizione dominante
(ai sensi dell'art. 3 L.287/90 e/o dell'art. 82 del
Trattato UE) o é invece l'effetto della concorrenza
(a beneficio dei consumatori finali)?Nei casi che
oggi sono in discussione in Italia, a questo tema si
aggiunge la questione della legittimità dell'uso di
informazioni private sui profili degli utenti a fini
promozionali. A mio avviso, il tema del winback ha
una sua rilevanza antitrust anche indipendentemente
dalla circostanza che esso venga effettuato per il
tramite di informazioni private. Vediamo perché.
L’attuazione di strategie di winback è stata
talvolta considerata (ad esempio dalla Federal
Communications Commission in USA) come il felice
risultato del meccanismo concorrenziale, anche quando
essa è posta in essere da un operatore dominante.
Questa valutazione tuttavia non è valida in ogni
contesto di mercato (come stabilito dalla Canadian
Radio-television and Telecommunications Commission),
ma solo in mercati concorrenziali, ovvero in contesti
incompatibili con una posizione dominante. In un
recente lavoro proviamo a motivare alcune delle
seguenti argomentazioni (si rinvia al paper): (i) la
natura pro-competitiva delle strategie di winback è
compatibile con l’ipotesi di agenti economici
razionali solo in contesti di mercato concorrenziali
o contendibili, ovvero con assenza di barriere
all’entrata e all’uscita e dunque con
contesti nei quali non esiste una posizione
dominante, per cui la mera entrata dei concorrenti
agisce immediatamente da disciplina della
pre-esistente posizione dominante
dell’incumbent (ii) in un contesto di mercato
oligopolistico caratterizzato da assenza di costi
fissi, non è mai razionale per un operatore incumbent
realizzare strategie di winback; infatti
l’assenza di asimmetria nella capacità
competitiva e la ‘trasparenza
oligopolistica’ delle azioni-reazioni tra
concorrenti comportano una possibilità di replica
immediata da parte del concorrente dei termini
commerciali proposti dall’incumbent; ciò
comporterebbe di fatto un ‘contagio’
immediato all’intero mercato e dunque ad
un’applicazione generalizzata a tutto il
mercato delle migliori condizioni via via offerte
alla clientela interessata dal winback (ribassi di
prezzo, sconti di varia natura, promozioni, omaggi
ecc.) riducendo rapidamente la profittabilità di
tutti gli oligopolisti; (iii) la strategia di winback
attuata da un operatore dominante è razionale solo in
contesti caratterizzati da posizione dominante
(individuale o collettiva) nei quali i nuovi entranti
debbano sostenere elevati costi fissi al fine di
competere alla pari contro l’incumbent, ovvero
al fine di replicarne prontamente le strategie
commerciali di winback; in tali casi, essa è
razionale in quanto escludente, in quanto cioè la
impossibilità dei concorrenti di replicare con
successo alle offerte dell’incumbent comporti
una progressiva diminuzione della base clienti del
concorrente al punto da allontanarlo dal
conseguimento del break even, e, nel caso peggiore,
da indurne l’uscita; (iv) per un operatore
incumbent la strategia di winback domina tutte le
altre strategie escludenti pre-entrata di tipo
‘universale’ ovvero applicate
all’intera clientela dell’incumbent
(price matching o undercutting; esclusive o sconti
fedeltà; sconti target; prezzi predatori ecc.); ciò
in quanto con il winback vengono riduzioni di
profitto associate alle condizioni economiche più
vantaggiose promosse attraverso il winback sono
applicate solo ad una parte della clientela, quella
passata al concorrente, operando forme di sussidi
incrociati e di discriminazione di prezzo tra i due
gruppi di clienti; (v) le condizioni in base alle
quali le strategie di winback producono effetti
abusivi da impedimento sono le seguenti: a. elevati
costi fissi b. mancato raggiungimento della scala
minima efficiente di consumatori da parte del
concorrente al momento dell’attuazione delle
strategie di winback c. la dimensione dei clienti
ottenuti in winback deve essere significativo ovvero
tale da allontanare sosanzialmente il perseguimento
del break even da parte dell’entrante (cd.
effetto del ‘secchio
bucato&rsquo
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