mag 2007
Pentiti&Antitrust: vera concorrenza o finta deterrenza?
Pasted Graphic di Antonio
Nella stessa settimana, due applicazioni della recente riforma della Legge antitrust che attribuisce all'Autorità il potere di 'perdonare': riducendo le sanzioni o accettando impegni che diventano vincolanti per le imprese. Il primo è un caso di cartello e il secondo è un caso di abuso. In entrambi i casi, l'Autorità guidata da Catricalà esibisce con soddisfazione la 'certezza' del risultato. Una soddisfazione forse condivisible per il cartello, ma problematica per l'abuso. E in ogni caso si pone un problema di incentivi se l'Autorità perdonasse troppo: non è che troppo pentitismo ex-post elimina ogni deterrenza ex-ante?

IL CARTELLO
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti deciso di non applicare la sanzione nei confronti del gruppo Trombini, attivo nella produzione dei pannelli truciolari, per il decisivo apporto fornito nella scoperta dell’intesa fra le aziende del settore. L’Autorità ha invece condannato altre 8 imprese al pagamento di multe per un totale di oltre 31 milioni di euro. L’Autorità ha contestato alle quattro imprese del gruppo Saviola (Sacic Legno S.r.l., Sia – Società Industria Agglomerati S.r.l., Sit – Società Industria Truciolari S.r.l., Sama S.r.l.) al Gruppo Frati S.p.A., alla SAIB - Società Agglomerati Industriali Bosi S.p.A., alla Fantoni S.p.A. e a Xilopan S.p.A. un’intesa finalizzata al contingentamento della produzione, alla ripartizione della clientela, al coordinamento dei prezzi e delle altre condizioni commerciali. Le parti, che rappresentano oltre l’80% delle vendite nel mercato, hanno inoltre concertato le politiche di approvvigionamento della materia prima nel mercato dei pannelli truciolari grezzi e nobilitati. Si tratta di comportamenti, durati dal gennaio 2004 al novembre 2005, che hanno prodotto effetti sul mercato interessato, caratterizzato, prima della costituzione del cartello, da un elevato grado di variabilità dei prezzi al pubblico. Dall’istruttoria è emerso che le parti si incontravano a scadenze ravvicinate, settimanali o bisettimanali, per concordare la variazione dei listini, il trattamento da riservare alla clientela, differenziandolo in base alle dimensioni delle forniture, alla localizzazione geografica dei clienti ed alle condizioni di pagamento da questi prescelte, ma anche per congelare posizioni di mercato detenute da ciascuna impresa e convenzionalmente fissate, ricorrendo al contingentamento della produzione e alla ripartizione della clientela. Per l’Autorità le imprese hanno concordato il mantenimento di un artificiale equilibrio di mercato, cristallizzando le quote di mercato e massimizzando i profitti attraverso la fissazione concertata dei prezzi e delle altre condizioni di vendita dei pannelli truciolari grezzi e nobilitati. La stabilità dell’intesa è stata assicurata anche dalla previsione esplicita di forme di ritorsione consistenti nella minaccia costante e credibile di una guerra dei prezzi.

L'ABUSO
Il caso di abuso di posizione dominante collettiva si riferisce invece - tra le altre cose - all'illegittimo rifiuto da parte di TIM, VODAFONE, WIND di concedere l'accesso alla propria rete ai cd. operatori mobili virtuali, reseller che farebbero sulla rete mobile ciò che per esempio TELE2 fa oggi con la rete fissa di Telecom. Sulla base di alcuni contratti sottoscritti prima della conclusione dell'istruttoria, l'Autorità ha concluso senza sanzione il procedimento contro Vodafone, nella convinzione che quei contratti fossero sufficienti ad eliminare l'abuso e quindi - data la natura della fattispecie relativa ad un abuso di posizione dominante collettiva, molto complessa per la verità - a garantire un assetto concorrenziale del mercato. La decisione AGCM in realtà non ha convinto l'AGCOM. Ad occhio, resta qualche perplessità. Vodafone ha presentato degli impegni asseritamente volti a porre fine ad uno dei due effetti di cui ai rispettivi profili abusivi contestati. In particolare, Vodafone ha presentato evidenza di un contratto di fornitura all’ingrosso per un ESP (Enhanced Service Provider). Ci si chiede qui quali condizioni minime dovrebbe soddisfare un tale impegno per produrre effetti economici sul mercato tali da modificare credibilmente, tempestivamente, efficacemente e in via duratura il contesto strategico determinato, ad oggi, sul mercato dall’abusivo rifiuto a contrarre.
Molto schematicamente, queste condizioni minime sono due: (1) la fornitura deve garantire, quanto alle condizioni commerciali pattuite e agli effetti attesi sul mercato, l’accesso ad un operatore efficiente tale da generare una concorrenza credibile e commercialmente autonoma sul mercato retail; (2) la fornitura deve essere sufficiente a generare, di per sé, sul mercato uno scostamento strutturale dall’equilibrio esistente e, in particolare, uno spostamento dall’equilibrio in cui nessuno fornisce a quello in cui tutte le imprese hanno incentivo a fornire.
Partiamo da quest’ultima condizione per poi analizzare la prima. Se l’impegno proposto da Vodafone non fosse infatti tale da generare un mutamento strutturale del mercato, e dunque uno spostamento permanente da un equilibrio all’altro nel gioco di coordinamento, è evidente che permarremo nella situazione precedente, con l’aggravante di legittimarla, paradossalmente, come esito pro-concorrenziale della stessa azione antitrust che intendeva rimuoverla. L’impegno di Vodafone deve dunque deve essere necessariamente tale da modificare strutturalmente gli incentivi delle imprese concorrenti in merito alla fornitura dell’accesso. A quel punto, in effetti, non sarebbe nemmeno necessario ‘imporre’ alle imprese concorrenti, in quanto sarebbe nel proprio interesse ‘replicare’ le strategie di Vodafone. Fornendo a loro volta l’accesso a operatori virtuali efficienti, i concorrenti di Vodafone risparmierebbero i costi evitabili e cercherebbero di respingere l’assalto di Vodafone, e del ‘suo’ MVNO, sulle proprie quote di mercato. In tal modo perderebbero certamente una parte delle rendite, rispetto all’equilibrio ex-ante di non fornitura, ma internalizzerebbero una parte delle perdite associate alla sola fornitura operata da Vodafone ad un operatore efficiente. Si tratterebbe cioè di un equilibrio di ‘second best’ necessitato e indotto proprio dalla decisione di Vodafone di fornire l’accesso. Ma ciò ci riporta alla prima condizione: l’operatore cui Vodafone concede l’accesso deve essere un operatore efficiente, autonomo nelle proprie decisioni commerciali e fortemente incentivato a promuovere un’azione pro-concorrenziale (di tipo ‘maverick’ ) sul mercato.Occorre allora semplicemente domandarsi se tali condizioni siano oggi soddisfatte dall’accordo siglato da Vodafone. La risposta appare decisamente negativa per diverse ragioni: (a) Non si tratta di una offerta universale all’accesso volta a selezionare, per successiva adesione, l’operatore più efficiente sulla base di criteri oggettivi, equi, non discriminatori, bensì di un accordo verticale unico, non ripetibile, nei confronti di un concorrente potenziale selezionato arbitrariamente e discrezionalmente dall’operatore dominante di riferimento; (b) Non si tratta di un contratto MVNO ma di un ben più limitato contratto ESP, ovvero di una tipologia di fornitura che in nessun caso può definirsi come equiparabile, in termini concorrenziali, all’attività retail attualmente svolta dalle imprese oligopolistiche e dunque incapace, per definizione, di svolgere alcuna credibile azione disciplinante, sul mercato retail, delle attuali posizioni dominanti; (c) La natura del contratto appare più come una intesa esclusiva di dealership verticale, con evidenti effetti verticali di coordinamento (resale price maintenance) che come un tipico rimedio antitrust, il quale dovrebbe attribuire a terze parti una call option, obbligatoriamente rivolta a tutti i soggetti interessati che soddisfino determinati requisiti, sulla quale il titolare della risorsa non può né deve esercitare alcuna forma di pressione o di discrezionalità; (d) Gli effetti verticali di coordinamento tra Vodafone e il suo ESP non modificano ma anzi favoriscono gli effetti orizzontali di coordinamento tra le imprese oligopolistiche.
Vedremo come si comporterà l'AGCM nei confronti di TIM e WIND che non hanno ad oggi presentato impegni.

Come si vede, a mio modesto avviso, il caso di abuso presenta profili più complessi del caso del cartello, e peraltro in un mercato molto più rilevante per l'economia italiana. Si ha il sospetto che nel 'gioco' di deterrenza/sanzione/clemenza l'Autorità possa dimenticare che la carota è efficace quando l'aspettativa del bastone è credibile. Perdonare sempre può indurre incentivi perversi: violare la legge antitrust sempre, essendo disposti a cedere semmai rendite ex-post, in fase di negoziazione degli impegni, se e quando si viene 'beccati'...


PER SAPERNE DI PIU'

Bloom M. (2006), “Despite its great success, the EC Leniency Program faces great
challenge”. EUI-RSCAS/EU Competition 2006 – Proceedings.
Brenner S. (2005), “An Empirical Study of the European Corporate Leniency Program”.
Mimeo.
Chamberlin E. (1933), The Theory of Monopolistic Competition. Cambridge: Harvard University
Press.
Gambetta D. e P. Reuter (1995), “Conspiracy among the Many: The Mafia in Legitimate
Industries”. In Fiorentini G. e S. Pelzman (eds.), pp. 116-36.
Harrington J.E.Jr. (2006), “Corporate Leniency Programs and the Role of Antitrust
Authority in detecting Collusion”. Mimeo.
Harsanyi J.C. e R. Selten (1988), A General Theory of Equilibrium Selection in Games. Cambridge
(Ma):The MIT Press.
Motta M. e M. Polo (2003), “Leniency Programs and Cartel Prosecution”. International Journal
of Industrial Organization, 21(3):347-79.
Spagnolo G. (2000), “Optimal Leniency Programs”. Mimeo.
Spagnolo G. (2001), “Leniency Programs, Mergers and Collusion”. Mimeo.
Spratling G.B. (1998), “The Corporale Leniency Policy: Answers to Recurring Questions.
Mimeo.
Zhou Jun (2004), “Leniency as a Principal Agent Problem”. Mimeo.

HOME
|
Nasce la legge annuale per la concorrenza
Pasted Graphicdi Antonio
Si tratta di una vecchia proposta, lanciata a più riprese da Pier Luigi Parcu, da ultimo qui, e rilanciata anche attraverso i-com e qui, su questo blog. La proposta è stata finalmente accolta in un emendamento inserito dal relatore sul decreto Bersani sulle liberalizzazioni, il parlamentare Andrea Lulli, recentemente intervenuto a i-com, che ringraziamo e con il quale ci complimentiamo.
Notizie più dettagliate su Il Sole 24Ore di ieri. L'idea è che nel calendario parlamentare dovrebbe quindi essere prevista, una volta l’anno, o anche solo una volta ogni due anni, una "Legge per la concorrenza" il cui scopo "ordinario" potrebbe essere proprio quello di esaminare, e eventualmente recepire, le segnalazioni delle Autorità indipendenti in materia di concorrenza e funzionamento dei mercati. In un circolo virtuoso, consapevoli dell’appuntamento, le stesse Autorità di regolazione potrebbero focalizzare meglio la propria opera di advocate, magari concentrandola su temi più urgenti o rilevanti per la stato dell’economia. Inoltre, una volta deciso l’appuntamento annuale o biennale, esso potrebbe attrarre molte altre questioni rilevanti, sempre in materia di concorrenza. Così, da semplice occasione di abrogazione di norme negative, "la legge per la concorrenza" potrebbe anche diventare l’appuntamento per l’avanzamento di riforme positive, già previste o comunque necessarie. In sostanza, si potrebbe creare un’occasione unificante per concentrare gli sforzi delle Autorità, delle associazioni dei consumatori, della società civile, al fine di riesaminare dal punto di vista della promozione della concorrenza e degli interessi collettivi, la normativa esistente e sviluppare i nuovi interventi di liberalizzazione necessari. La legge sulla concorrenza potrebbe essere esaminata lontano dalla sessione di bilancio, magari all’epoca dell’esame del documento di programmazione economica e finanziaria, perché naturalmente dovrebbe essere pensata come una legge di riforme sostanzialmente senza costo per l’erario.
|